(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 19 marzo 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 1, commi da 185 a 195, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) che a decorrere dal 1° gennaio 2008 ha armonizzato le disposizioni statali e comunitarie in materia di accisa; Visto in particolare l'art. 1, comma 187, della sopra citata legge finanziaria 2008, il quale modifica lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere, a partire dal 1° gennaio 2008, similmente a quanto gia' in vigore per altre regioni a statuto speciale, una compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina ed il gasolio per autotrazione consumati nella regione; Visto l'art. 3, commi 15, 17 e 18 della legge n. 549/1995 e successive modifiche, il quale consente alle regioni e alle province autonome la possibilita' di determinare con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione; Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche con la quale e' stata data attuazione alle disposizioni di cui al sopra citato art. 3, commi 15, 17 e 18; Visto, in particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 che detta disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 7 marzo 1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, registro n. 1, foglio n. 74, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 26 marzo 1997, n. 13 con il quale e' stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 19 febbraio 1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, registro n. 1, foglio n. 74, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 1° aprile 1998, con cui e' stata rettificata la fascia attribuita al comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 1° aprile 1998; Visto il decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2005, n. 0258/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 24 agosto 2005, con cui e' stata rettificata la fascia attribuita al comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9 agosto 2005; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2006, n. 089/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 5 aprile 2006, con cui e' stata rettificata la fascia attribuita al comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 1° aprile 2006; Visto il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2002, con il quale e' stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati decreti sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione; Vista la deliberazione della giunta regionale dell'11 febbraio 2008, n. 416, con la quale: preso atto dell'intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento conseguente all'armonizzazione della normativa statale e regionale con le disposizioni normative comunitarie in materia di accisa; preso atto, altresi', del sostanziale cambiamento intervenuto nel mercato dei carburanti per autotrazione in ambito regionale; attesa la necessita' di garantire la continuita' degli effetti prodotti dalla legge regionale n. 47/1996, anche sotto il profilo finanziario; ritenuto, del pari, opportuno adeguare il meccanismo di determinazione delle riduzioni di prezzo nel rispetto della vigente normativa al fine di migliorarne l'efficacia; considerata l'opportunita' di assicurare la stabilizzazione dei consumi in ambito regionale; ravvisata l'opportunita', al fine di assicurare la massima chiarezza e trasparenza al meccanismo applicativo della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, di fissare le modalita' operative per la determinazione delle riduzioni di prezzo; ritenuto pertanto opportuno introdurre una disposizione regolamentare volta a fissare le modalita' suddette; la giunta regionale ha approvato un'integrazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres.; Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al consiglio regionale; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; Considerato che l'emanazione di un regolamento, approvato dalla giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione; Visti l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia, nonche' l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento della quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY