(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 12 del 19 marzo 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art. 1, commi da 185 a 195, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244  (disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) che a decorrere dal
1°  gennaio 2008 ha armonizzato le disposizioni statali e comunitarie
in materia di accisa;
   Visto in particolare l'art. 1, comma 187, della sopra citata legge
finanziaria   2008,  il  quale  modifica  lo  statuto  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  di  cui  alla legge costituzionale 31 gennaio
1963,  n.  1,  al  fine  di prevedere, a partire dal 1° gennaio 2008,
similmente  a  quanto  gia'  in  vigore  per  altre regioni a statuto
speciale,  una compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina
ed il gasolio per autotrazione consumati nella regione;
   Visto  l'art.  3,  commi  15,  17  e  18 della legge n. 549/1995 e
successive  modifiche, il quale consente alle regioni e alle province
autonome  la  possibilita'  di  determinare  con  propria  legge  una
riduzione  del  prezzo  alla  pompa  della  benzina e del gasolio per
autotrazione;
   Vista  la  legge  regionale  12  novembre 1996, n. 47 e successive
modifiche  con la quale e' stata data attuazione alle disposizioni di
cui al sopra citato art. 3, commi 15, 17 e 18;
   Visto,  in  particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 47/1996
che  detta  disposizioni  per  la riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per autotrazione nel territorio regionale;
   Visto  il  decreto  del  Presidente della giunta regionale 7 marzo
1997,
   n.  076/Pres.  registrato  alla  Corte dei conti il 14 marzo 1997,
registro  n.  1,  foglio  n.  74, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione 26 marzo 1997, n. 13 con il quale e' stato suddiviso il
territorio regionale in cinque fasce;
   Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 19 febbraio
1998,
   n.  049/Pres.,  registrato  alla Corte dei conti il 17 marzo 1998,
registro
   n.  1,  foglio  n.  74,  pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione  n.  13  del  1° aprile 1998, con cui e' stata rettificata la
fascia  attribuita  al  comune di Latisana dalla quinta alla quarta e
che detta variazione decorre dal
   1° aprile 1998;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Regione 9 agosto 2005, n.
0258/Pres.,  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34
del 24 agosto 2005, con cui e' stata rettificata la fascia attribuita
al  comune  di  Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che
detta variazione decorre dal 9 agosto 2005;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Regione 28 marzo 2006, n.
089/Pres.,  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione n. 14
del  5 aprile 2006, con cui e' stata rettificata la fascia attribuita
al  comune  di  Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione
decorre dal 1° aprile 2006;
   Visto  il  decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n.
0135/Pres.,  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione n. 22
del  29  maggio  2002,  con  il  quale  e'  stato  stabilito  che  la
suddivisione  del  territorio  regionale  in  fasce determinata con i
sopra   riportati   decreti   sia   adottata   anche  ai  fini  della
determinazione   delle   riduzioni  di  prezzo  per  il  gasolio  per
autotrazione;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale dell'11 febbraio
2008, n. 416, con la quale:
   preso  atto  dell'intervenuto  mutamento  del  quadro normativo di
riferimento  conseguente all'armonizzazione della normativa statale e
regionale  con  le  disposizioni  normative comunitarie in materia di
accisa;
   preso  atto, altresi', del sostanziale cambiamento intervenuto nel
mercato dei carburanti per autotrazione in ambito regionale;
   attesa  la  necessita'  di  garantire la continuita' degli effetti
prodotti  dalla  legge  regionale  n. 47/1996, anche sotto il profilo
finanziario;
   ritenuto,   del   pari,   opportuno   adeguare  il  meccanismo  di
determinazione  delle  riduzioni di prezzo nel rispetto della vigente
normativa al fine di migliorarne l'efficacia;
   considerata  l'opportunita'  di  assicurare la stabilizzazione dei
consumi in ambito regionale;
   ravvisata   l'opportunita',  al  fine  di  assicurare  la  massima
chiarezza e trasparenza al meccanismo applicativo della riduzione del
prezzo  alla  pompa  dei  carburanti  per autotrazione, di fissare le
modalita' operative per la determinazione delle riduzioni di prezzo;
   ritenuto    pertanto   opportuno   introdurre   una   disposizione
regolamentare volta a fissare le modalita' suddette;
   la  giunta  regionale ha approvato un'integrazione del regolamento
di  esecuzione  della  legge  regionale 12  novembre  1996,  n.  47 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  approvato  con  decreto del
Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres.;
   Considerato  che  con  lettera  del 7 febbraio 2008 indirizzata al
Presidente  del  consiglio regionale sono state rassegnate le proprie
dimissioni  da  Presidente  della  Regione,  le  quali  sono divenute
efficaci  dal  12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al
consiglio regionale;
   Considerato  altresi'  che,  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge  regionale  18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del
Presidente   della   Regione   e  della  giunta  sono  prorogati  per
l'ordinaria   amministrazione,  fino  alla  proclamazione  del  nuovo
Presidente;
   Considerato  che  l'emanazione  di un regolamento, approvato dalla
giunta  regionale  nell'esercizio  dei pieni poteri, costituisce atto
dovuto  e  quindi  assumibile  anche  nell'attuale  fase di ordinaria
amministrazione;
   Visti  l'art.  42  dello  statuto  regionale di autonomia, nonche'
l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007,
n. 17;
                              Decreta:

   1.  E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di
esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Disposizioni per l'attuazione
della  normativa  nazionale  in  materia di riduzione del prezzo alla
pompa  dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per
l'applicazione   della   carta   del   cittadino   nei  vari  settori
istituzionali»,  emanato  con decreto del Presidente della Regione 29
novembre   2004,  n.  0402/Pres.,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento della quale forma parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

                                ILLY